Blocco TFR, da quest’anno se resti fermo lo perdi | Silenzio assenso confermato per legge: i soldi cambiano destinazione
Dal 1° luglio 2026, i neoassunti avranno solo 60 giorni per il TFR. Scopri l’automatismo del silenzio-assenso e le implicazioni irrevocabili per il tuo futuro previdenziale.
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Cosa prevede la legge di bilancio 2026 sul TFR
TFR: le previsioni della Legge di Bilancio 2026.
Le disposizioni legislative che regolano questa importante modifica sono delineate in modo specifico dall’Articolo 1 Comma 204 della Legge di Bilancio 2026. Questa normativa interviene direttamente sull’articolo 8 del decreto legislativo n. 252 del 2005, modificandone la sostanza e l’applicazione. La nuova regolamentazione stabilisce inequivocabilmente che, in assenza di una scelta espressa da parte del lavoratore entro il termine perentorio dei sessanta giorni, il capitale del TFR venga destinato automaticamente. La priorità è verso il fondo pensione collettivo previsto dai contratti nazionali di categoria; qualora questo mancasse, la destinazione avverrà a un fondo residuale che sarà determinato tramite un apposito decreto ministeriale.
Un aspetto cruciale da sottolineare riguarda la natura retroattiva dell’adesione automatica. Questo significa che la scelta, o meglio la non-scelta, ha effetto a partire dalla data di assunzione del lavoratore. Conseguentemente, i versamenti contributivi inizieranno immediatamente allo scadere del termine dei sessanta giorni. Tale meccanismo vincola il lavoratore al sistema della gestione finanziaria esterna all’azienda fin dall’inizio del rapporto lavorativo, ponendo l’accento sulla necessità di una decisione informata e tempestiva per evitare sorprese.
Mantenimento in azienda o previdenza complementare: Le differenze cruciali

Le differenze cruciali tra mantenimento in azienda e previdenza complementare.
La decisione sulla destinazione del proprio TFR comporta differenze sostanziali che ogni lavoratore dovrebbe ponderare attentamente. Le due opzioni principali – mantenere il capitale in azienda o versarlo in un fondo di previdenza complementare – presentano caratteristiche diverse in termini di rendimento, rischio e possibilità di accesso alle somme accumulate. Mentre la gestione in azienda offre una rivalutazione più prevedibile, i fondi espongono il capitale alle dinamiche dei mercati finanziari, con potenziali rendimenti maggiori ma anche rischi più elevati.
Ecco le principali divergenze da considerare:
- Rivalutazione: In azienda, il TFR si rivaluta dell’1,5% fisso più il 75% dell’indice ISTAT. Nei fondi, invece, il rendimento è strettamente legato all’andamento degli investimenti sui mercati finanziari.
- Reversibilità: La scelta di lasciare il TFR in azienda può essere modificata in qualsiasi momento, consentendo di aderire successivamente a un fondo. Al contrario, l’adesione alla previdenza complementare, una volta attivata, è irreversibile, con l’unica facoltà di trasferire la posizione da un fondo all’altro.
- Anticipazioni: Le regole per richiedere anticipi sul capitale accumulato variano significativamente. La gestione aziendale è regolata dall’art. 2120 del Codice Civile, mentre i fondi privati hanno normative specifiche per causali e tempistiche.
Uno degli aspetti più critici e dibattuti di questa riforma è proprio il carattere definitivo dell’adesione scaturita dal silenzio-assenso. L’impossibilità di riportare il TFR sotto la gestione diretta dell’azienda una volta confluito nella previdenza complementare ha sollevato perplessità tra diverse sigle sindacali, come la Confederazione Unitaria di Base. Si teme che la riduzione dei tempi di scelta e l’automatismo possano penalizzare i lavoratori meno informati, dirottando il salario differito verso istituzioni finanziarie anziché garantire una tutela pensionistica pienamente consapevole ed efficace.