Stipendio docenti, ti prendi soldi in più ogni volta che accedi a un corso | Fai subito domanda

La Cassazione chiarisce il rapporto tra formazione obbligatoria e compenso docenti. Scopri quando i corsi di sicurezza non danno diritto a extra.

Stipendio docenti, ti prendi soldi in più ogni volta che accedi a un corso | Fai subito domanda
Nel dinamico panorama scolastico italiano, ogni chiarimento normativo assume un’importanza cruciale per il personale docente e per l’intera comunità educativa.

Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la numero 23084 del 2025, ha nuovamente posto l’accento su un aspetto fondamentale che riguarda direttamente l’organizzazione del lavoro e, di conseguenza, la gestione delle risorse economiche e del tempo a disposizione dei professori: la formazione obbligatoria in materia di sicurezza sul lavoro. Si tratta di un tema che, pur apparendo specifico, ha ripercussioni ampie su come i docenti percepiscono e vivono i propri doveri, e su come le scuole devono strutturare le attività.

La pronuncia della Suprema Corte non è una semplice formalità, ma un punto fermo che intende sciogliere dubbi e prevenire contenziosi, offrendo una bussola chiara su ciò che rientra nell’ordinario svolgimento della professione e ciò che, invece, potrebbe giustificare compensi aggiuntivi. Comprendere appieno le implicazioni di questa decisione è vitale per ottimizzare la propria attività lavorativa, garantendo il rispetto dei diritti ma anche l’adempimento dei doveri, evitando spiacevoli sorprese in busta paga. È un invito a leggere tra le righe delle norme contrattuali e legislative per una piena consapevolezza.

Il caso del docente e la doppia decisione dei giudici

Il caso del docente e la doppia decisione dei giudici

Docente e giustizia: il caso e la doppia sentenza.

 

La questione esaminata dalla Cassazione prende le mosse dal ricorso di un docente di ruolo, in questo caso un insegnante di laboratorio di fisica, che aveva partecipato a un corso di formazione sulla sicurezza. Il corso, obbligatorio per legge, era stato organizzato dalla scuola nel mese di giugno, un periodo in cui le attività didattiche frontali erano già sospese. Il professore aveva avanzato la richiesta di un compenso aggiuntivo per le ore dedicate alla formazione, argomentando che l’attività si fosse svolta al di fuori del suo orario didattico ordinario, configurandosi quindi come un’attività extra o straordinaria, meritevole di retribuzione secondo il contratto collettivo nazionale di categoria.

In una prima fase, il giudice del lavoro aveva accolto la domanda del docente, riconoscendogli il diritto al compenso richiesto. Tuttavia, la decisione è stata poi ribaltata in sede di appello. La corte territoriale ha escluso qualsiasi retribuzione extra, evidenziando che il docente non era in ferie e doveva considerarsi a tutti gli effetti in servizio. La corte ha sottolineato come la formazione sulla sicurezza, per sua natura, debba avvenire durante l’orario di lavoro e senza oneri aggiuntivi per il dipendente. Inoltre, è stato fatto notare che l’organizzazione del corso a giugno, con la didattica sospesa, era pienamente compatibile con il limite settimanale delle 18 ore di insegnamento e che il docente non aveva fornito prova di aver già esaurito il proprio monte ore.

Cosa significa la sentenza per la retribuzione e l’organizzazione

Cosa significa la sentenza per la retribuzione e l'organizzazione

Sentenza: le conseguenze su retribuzione e assetto organizzativo.

 

La Corte di Cassazione, con la sua sentenza, ha confermato l’impostazione data dalla corte d’appello, fornendo una interpretazione chiara e definitiva della normativa. Il punto centrale richiamato è l’articolo 37 del decreto legislativo 81 del 2008, il “Testo Unico sulla Sicurezza”, che stabilisce inequivocabilmente che la formazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro deve svolgersi durante l’orario di lavoro e non può comportare costi a carico del lavoratore. Da questo principio discendono due corollari fondamentali per il personale scolastico: la formazione sulla sicurezza non è un’attività facoltativa o aggiuntiva, bensì un vero e proprio diritto-dovere del lavoratore, e la sua partecipazione non genera, di per sé, un diritto a compensi extra.

La sentenza evidenzia inoltre la peculiarità della struttura dell’orario di lavoro dei docenti. L’unico vincolo orario rigido è quello delle 18 ore settimanali di insegnamento. Le attività funzionali all’insegnamento, tra cui rientra la formazione obbligatoria, non hanno invece un tetto orario predeterminato. Pertanto, se un corso di formazione di 12 ore, come nel caso esaminato, si svolge in un periodo in cui l’attività didattica è sospesa e non si supera il limite contrattuale complessivo, la partecipazione è da considerarsi pienamente esigibile e non richiede il riconoscimento di straordinari. Applicare le regole delle attività aggiuntive retribuite alla formazione obbligatoria sulla sicurezza sarebbe, secondo la Cassazione, un errore che snaturerebbe l’obbligo di legge e si porrebbe in contrasto con la ratio del Testo Unico. Questo offre alle scuole e ai docenti un quadro certo per la pianificazione e la partecipazione, eliminando zone d’ombra e possibili contenziosi futuri.